Noleggio dei testi soclastici

Data:

Testo CCNL

Testo del Contratto Collettivo Nazionale per la tutela del lavoro intellettuale e il diritto d’autore nel noleggio dei testi scolastici, firmato da CLACS CISL Arte e UIL UNSA Ecco il testo dell’accordo. Clicca qui per ingrandirle e leggere il testo

Lettera aperta della UIL UNSA sul noleggio, agli autori di testi scolastici.

Fidarsi della UIL per difendersi

Come immaginavamo è subito scattata, in seguito alla firma del CCNL sul noleggio dei testi scolastici,  l’opera di disinformazione e di terrorismo ideologico da parte delle categorie che per gli ultimi 60 anni hanno potuto, valendosi di strumentali e settarie interpretazioni  della legge, dei numerosi vuoti di quest’ultima, e approfittando anche di un sindacato silente ed incapace, fare il buono ed il cattivo tempo, spogliando sistematicamente gli autori dei loro diritti. E’ stata mostrata in questa occasione incapacità o rifiuto di accettare il nuovo, soprattutto se si considera che questo nuovo va a vantaggio di tutti, in particolare dei bilanci delle famiglie afflitti dai costi dei testi scolastici  (vedi il parere delle associazioni dei consumatori su questo stesso sito). Cosa argomentano i detrattori del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il noleggio?  Dicono che i  firmatari non sono rappresentativi,  che l’equo compenso per gli autori è troppo basso, che l’autorizzazione al noleggio è un diritto che appartiene all’ autore, ma chi può agire è l’editore o la sua associazione.
In realtà:
  
– La NILSA è per ora l’unica associazione in Italia che riunisce i noleggiatori di testi scolastici. Se ce ne fosse un’ altra la UIL UNSA sottoscriverebbe con lei un accordo analogo. La NILSA inoltre associa il 100% dei noleggiatori in Italia (anche se oggi ne esiste uno solo), ma se così non fosse saremmo lieti di apprendere  che altri soggetti imprenditoriali o associativi stanno per fare le stesse cose e saremmo pronti a collaborare con loro.

– Per quanto riguarda  la rappresentatività di CGIL CISL UIL, essa non può neppur lontanamente esser messa in discussione, basta non essere fuori dalla realtà e dalla storia di questo paese: basta comprare un qualsiasi giornale e leggerlo a caso.

– Per quanto riguarda il mancato coinvolgimento degli editori –  non  necessario ma certamente utile – ciò non è certamente imputabile alla UIL UNSA, dato che dopo un fuggevole interesse preliminare  al momento della fase elaborativa del CCNL, i loro rappresentanti, nonostante le ripetute sollecitazioni, si sono defilati. Ancora oggi si è in attesa di effettuare l’incontro richiesto dai firmatari il CCNL al fine di acquisire spunti per apportare eventuali modifiche o integrazioni.

– Per quanto riguarda il compenso, è curioso che il problema degli eventuali interessi calpestati degli autori venga sollevato da chi non è titolare di quegli interessi. In verità, il CCNL introduce per gli autori una cosa in più che prima non c’era: la soglia minima, sotto la quale ogni accordo bilaterale è impugnabile davanti al magistrato dall’autore o dai suoi eredi, e tale soglia è determinata con due parametri: la durata media del libro a noleggio stimata in tre anni, e il prodotto delle sperimentazioni e realizzazioni effettuate in Europa. Anche in Italia, dopo la sperimentazione e i suggerimenti degli autori (i quali sono invitati a formularli) si potranno apportare eventuali miglioramenti. Anche per questo le parti firmatarie hanno previsto un apposito osservatorio in merito all’attivazione del CCNL.

–  Il problema di determinare a chi spetti il diritto esclusivo al noleggio non è controverso.

In primis è bene ricordare che ci sono in materia almeno due  interessi collettivi che dovrebbero prevalere sugli altri. Il primo ovviamente discende dalla semplice considerazione che (come avviene con il diritto di prestito nelle biblioteche), la scuola esaudisce e risponde a fini sociali. Infatti, visto che  i testi sono obbligatori, perché le normative attuali consentono o non si oppongono al dissanguamento immotivato delle famiglie che hanno figli in età scolare e che ogni anno si ripete? Cosa pensa in merito l’Autorità  Antitrust? E la CE non ha proprio nulla da dire in merito?  Perché negli altri paesi europei ciò non avviene? Che fa il Ministero dell’Istruzione per i libri di testo degli studenti delle scuole fuori dall’obbligo.
Il secondo interesse pubblico riguarda la creazione delle opere di ingegno. Esse sono  tutelate dal diritto di autore, diritto d’autore e non di editore, sancito dalla nostra Costituzione, con l’ovvio obiettivo primario che i proventi previsti per la proprietà intellettuale prodotti dall’ opera vadano all’autore onde consentirgli la produzione di nuove opere.
Allo stato attuale la totalità degli autori non ha potuto cedere  il diritto di noleggio all’editore, perché la prassi del noleggio dei testi scolastici non è esistita in Italia. Anche ammettendo, per ipotesi, che ciò sia avvenuto, la cessione di noleggio per avere una qualche validità doveva essere esplicitamente indicata nel contratto di edizione cioè deve essere specificamente  menzionati  il diritto ceduto, il prezzo di cessione di ogni singolo diritto (la cessione in blocco e\o forfettaria di diritti determina la nullità dell’atto per l’autore o i suoi eredi).

Non solo: i contratti di edizione devono essere depositati in SIAE al fine di conoscere l’entità delle tirature, dei relativi proventi nonché dei reali detentori dei diritti al fine di poterli remunerare e\o contestare. Purtroppo, i contratti depositati dagli editori, per esempio, dal gennaio al novembre 2005 sono stati soltanto 13 a fronte di circa 40.000 titoli pubblicati. Quindi tutto si risolverebbe come in passato a vantaggio esclusivo  dell’editore.
Ammesso pure che la cessione del diritto di noleggio agli editori fosse avvenuta in condizioni di legittimità, gli autori o i loro eredi mantengono sempre il diritto irrinunciabile a percepire direttamente e personalmente l’equo compenso (equo, cioè proporzionato al beneficio economico tratto da chi noleggia) dal noleggiatore  e non saranno certo gli editori o le loro associazioni a poter inibire ai noleggiatori un eventuale comportamento anomalo o illecito. Ciò è riservato all’ autore o ai suoi eredi. Ogni patto contrario a quanto detto è nullo (art 18 bis legge 633).
Aspetto non secondario, anche se qui soltanto menzionato, è quello del contrassegno SIAE (il cosiddetto “bollino”) che l’editore deve obbligatoriamente apporre sul libro. Come tutti possono constatare, in libreria pochi sono i testi recanti il contrassegno SIAE che è l’unico strumento in mano all’autore per controllare il numero di copie stampate e vendute onde determinare i compensi che l’editore gli deve in forma percentuale.
E’ opportuno ricordare anche che il contratto di edizione è nullo se il compenso per l’autore è forfettario o non a partecipazione (enciclopedie e dizionari esclusi) sulle copie, e che a proposito del contrassegno (o bollino) la UIL UNSA ha da tempo avviato azione legale presso il Tribunale di  Roma per la sua applicazione generalizzata, a tutela dei proventi degli autori. Sull’esito di questa causa  forniremo tempestiva notizia.
Se la cessione invece non è mai avvenuta (la quasi totalità dei casi) l’autore può liberamente agire nei confronti del noleggiatore perseguendo i suoi  interessi e le nuove opportunità fornite dal CCNL, senza darne  spiegazione ad alcuno.
Siamo a vostra disposizione. Abbiate fiducia nella UIL, seguiteci nelle numerose iniziative che troverete sul sito index.html
Cogliamo l’occasione per  segnalarvi due iniziative importanti a tutela dell’autore necessariamente non disposto ad esporsi in vertenze o azioni legali. La prima riguarda l’avvio di una PETIZIONE per la RIDUZIONE delle SPESE LEGALI, la secondo la creazione di il FONDO di ROTAZIONE per il SOCCORSO LEGALE degli AUTORI e dei loro EREDI.
Dateci i vostri suggerimenti e stateci vicini. Auguri di buon lavoro.
 

                            U.I.L. – Unione Nazionale Scrittori e Artisti (UIL –U.N.S.A.)

Il Segretario Generale                                            Il Presidente
               Maurizio Nicolia                                            Natale Antonio Rossi

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